CONTRIBUTI PER SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
FIORANO - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche.
Le domande entro il primo marzo
Il Comune di Fiorano Modenese rende noto che, al fine di poter usufruire dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche in ambito edilizio (Legge 13/1989 e Dgr 171/2014) è necessario che le domande, in carta da bollo del valore di 16 euro vengano presentate al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata ed Ambiente (via Vittorio Veneto n. 27/A) entro e non oltre la data del 1 marzo 2016. Le domande dovranno riguardare opere non ancora realizzate.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande verrà formulato l'elenco da pubblicare mediante affissione presso la casa comunale (e l'albo on line) e da trasferire successivamente alla Regione Emilia Romagna.

La stessa Regione provvederà con atto deliberativo alla ripartizione dei fondi disponibili; le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi erogati dall'Ente competente rimarranno comunque valide per gli anni successivi.

Per gli interessati la modulistica necessaria è reperibile presso il medesimo servizio nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Facendo domanda si sarà ammessi a due distinte graduatorie, la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali), la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda. Inoltre si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti   stanziato sia utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali.

Possono accedere al contributo: le persone disabili che risiedono nell’immobile interessato o chi ne esercita la potestà o tutela; il condominio dello stabile dove risiede la persona disabile, per il tramite dell’Amministratore di condominio,   nel caso si faccia esso carico delle spese per i lavori richiesto dalla persona disabile; i direttori delle strutture socio-sanitarie residenziali ove abbia residenza la persona disabile interessata.




19/02/2016

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Paolo Ruini
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